Osservazioni in merito alla Circolare CNF n. 7-C-17 del 15/05/2017.

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Osservazioni in merito alla Circolare CNF n. 7-C-17 del 15/05/2017. (1183 download )

Roma, 5 giugno 2017

Oggetto: osservazioni in merito alla Circolare CNF n. 7-C-17 del 15/05/2017.

Ill.mi Sig.ri Presidenti,
mi preme disconoscere formalmente quanto ho appreso nei giorni scorsi, ovvero l’invio di una email in data 25.05.2017, dal seguente account (presidenza.aae@gmail.com) non appartenente l’Associazione Avvocatura Europea, ne mai autorizzata dalla scrivente n.q. di Presidente, di cui ne disconosco totalmente i contenuti falsi e tendenziosi, a cui seguirà formale denuncia-querela contro ignoti nei prossimi giorni.
Trasmetto in allegato, una memoria redatta n.q. di Associazione forense, in nome e per conto dell’Associazione Avvocatura Europea, attiva e sensibile ai temi di cui in oggetto.
In conformità al nostro motto: “Uniti per Agire, Informare e Formare una Coscienza Giuridica Europea”, non potevamo non esprimere un parere sul dibattuto tema, in quanto negli anni abbiamo studiato ed approfondito la questione che coinvolge i tanti professionisti che hanno acquisito il titolo di Avvocato all’estero, in conformità con la Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 206/100/CE e la Direttiva 98/5/CE recepite in Italia con il D.lgs n. 206/2007 (relativo al riconoscimento e la libera circolazione delle qualifiche professionali) ed il D.lgs n. 96/2001 (volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di Avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato acquisita la qualifica professionale c.d. “diritto di stabilimento” ).
La nostra non è una Associazione che ha per oggetto solo ed esclusivamente la tutela dei titoli esteri, tale specifica è d’obbligo per fare emergere la non assoluta presa di posizione aprioristica sul tema, ma ha più ampio respiro, ci occupiamo dello studio e della divulgazione delle normative comunitarie ed internazionali a cui sempre di più si ispira il diritto nazionale, con l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare i c.d. addetti ai lavori e la comunità in genere ad una coscienza giuridica, piena, libera e consapevole. Alla luce di ciò, nonostante le pronunce di merito, di legittimità interne e sovranazionali, varie note e dissertazioni dottrinali, ci rendiamo conto che sulla materia vige ancora molta confusione, dovuta sicuramente alla difficoltà di interpretazione di un ordinamento giuridico (sebbene di civil law come il nostro, ma fortemente distante dall’organizzazione strutturale in ambito professionale dell’Avvocatura, strettamente legato al Ministero dell’Educazione di concerto con il Ministero di Giustizia spagnolo); a tale disorientamento, contribuisce sicuramente l’influenza operata dalle pressioni legate ad interessi esterni, che interferiscono ripetutamente ed in modo massiccio con le istituzioni di riferimento (italiane e spagnole), dove nel falso intento di fare chiarezza, celano meri interessi personali, con il proposito di confondere gli utenti interessati e turbare le istituzioni. Inutile menzionare le innumerevoli email divulgate da account fittizi, che denigravano, fomentavano o dissacravano alcuni percorsi a favore di altri, non da ultimo l’email che ci vede coinvolti, tanto per portare un esempio concreto.
Vogliate prendere il nostro intervento, come un sommesso ausilio, un’offerta interpretativa, certi che saprete giungere ad una risposta univoca e risolutiva, presa secondo coscienza e diritto.
Eravamo presenti a Sousse, in Tunisia, nel nobile progetto a sostegno dell’Avvocatura Tunisina alla riapertura dell’Hotel Imperial, abbiamo firmato la petizione, dove insieme chiedevamo l’esclusione della Tunisia dall’elenco dei Paesi a rischio, ci siamo entusiasmati alle parole del Collega Abdelaziz Essid, che non solo ha sapientemente tradotto ininterrottamente durante tutti e 4 i giorni le meravigliose parole di tutti gli intervenuti, tra cui l’esimio Prof. Batonnier Michel Benichou Presidente del C.C.B.E., ma soprattutto quando parlava dell’unità, della solidarietà fattiva dimostrata dall’Avvocatura italiana e di quanto è stato emozionante per loro vincere il Premio Nobel per la Pace, un premio riconosciuto alla società civile, all’impegno politico di un Paese duramente colpito dal terrorismo, ma anche protagonista della primavera araba. Un premio vinto dal c.d “quartetto”, ovvero il Sindacato Generale Tunisino, la Confederazione industriale e del Commercio, la Lega dei Diritti Umani e l’Ordine degli Avvocati. In quei giorni “impazzava” già la circolare, e non ci è sembrato il caso di disturbare il clima sereno e di gioia, misto al ricordo melanconico dell’accaduto che si celebrava. Sinceramente in tutta franchezza, una simile questione a confronto, perdeva di valore. Ripensando però alla profondità delle parole, dei pensieri formulati in quella sede, all’entusiasmo, alla forza vibrante dell’esserci e del fare a sostegno di una causa condivisa mi ha fatto riflettere, soprattutto leggendo uno dei cartelloni presenti nella sala che recitava: “Avvocati del Mondo Uniti Saremo Una Forza Imbattibile”, ho pensato qui ci credono fermamente, e ci crediamo anche noi partecipanti, ma loro sono riusciti insieme a concorrere per il Premio Nobel per la Pace, noi in Italia invece? Possibile che a distanza di anni ancora cerchiamo appigli per delegittimare ciò che è lontano dal nostro ordinario?
Vi ringrazio per l’attenzione dedicata, e ci scusiamo se ci siamo dilungati, ma la complessità dell’argomento lo necessitava, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o eventuali incontri.
Vi Auguriamo i migliori saluti ed un sentito Buon Lavoro.
Presidente
Avv. Valentina Corini

Oggetto: osservazioni in merito alla Circolare CNF n. 7-C-17 del 15/05/2017.

Con la presente memoria si vuole offrire una chiave di lettura, e principalmente una risposta efficace alla circolare di cui in oggetto – CNF n. 7-C-2017 – nonché implicitamente, una specifica in merito alle istanze di integrazione dalla Sezione Speciale alla Sezione Ordinaria dell’Albo degli Avvocati, in quanto alcuni nostri associati stanno lamentato un blocco in alcuni COA.
Abbiamo ritenuto di sintetizzare alcuni passaggi, nell’intento di rendere più snella la lettura, più fluido l’apprendimento di alcuni principi, focalizzando l’attenzione in modo il più possibile obiettivo e riportando le nostre osservazioni alla fine.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Ley n. 34 del 30 ottobre 2006 (pubblicata nel BOE il 31 ottobre 2011):
-introduce l’accesso professionale per l’ottenimento della qualifica di Avvocato. Per diventare Avvocato, bisogna avere la Laurea in Giurisprudenza + Master + Pratica + Superamento esame di Stato.
– Ha una vacatio legis di 5 anni, in quanto nella “disposizione finale terza” dichiara l’entrata in vigore dopo 5 anni dalla sua pubblicazione nel BOE (Boletin Oficial del Estado, equiparabile alla nostra Gazzetta Ufficiale). Da qui nasce la “data limite” del 31 ottobre 2011.

DI FATTO COSA SUCCEDE.

– Bisogna premettere che in Spagna diversamente dagli altri Stati europei, esistono due tipologie di lauree, che si distinguono in base alla durata legale del corso ed ai crediti formativi ottenuti, ciò dà luogo all’ottenimento di due benefici diversi, in quanto hanno due denominazioni diverse e due riconoscimenti distinti di Laurea ovvero:
a) Laurea abilitante al titolo accademico, così come avviene in Italia che si chiama: Licencia a Grado.
b) Laurea abilitante al titolo accademico ed al titolo professionale che si chiama : Licencia a Titulo.

– Negli anni, l’ottenimento professionale della qualifica di Abogado in Spagna avveniva a seguito di una omologazione del titolo di laurea italiano in Giurisprudenza, in quello corrispondente spagnolo (Licencia en Derecho). Il Ministero dell’Educazione spagnolo, valutando gli anni di corso ed i crediti formativi del percorso universitario italiano, richiedeva una integrazione di esami sul diritto sostanziale spagnolo, da sostenere presso una Università spagnola, a seguito del quale emetteva il riconoscimento della Licencia a Titulo (vedi allegato n. 1), facendo così ottenere un Titulo de licenciado en Derecho (ovvero una laurea abilitante sia al titolo accademico che professionale), per cui ci si iscriveva direttamente presso un Albo degli Avvocati in Spagna.

– A seguito della pubblicazione della Ley n. 34/2006, ma soprattutto a partire dal 31 ottobre 2011 (entrata in vigore della normativa), ai fini di un adeguamento ai contenuti introdotti dalla novella legislativa, si rendeva necessario una abilitazione per l’ottenimento della qualifica professionale di Avvocato, quindi non poteva esistere più la possibilità di ottenere una laurea abilitante al doppio titolo accademico e professionale.

-Le università a partire dal giorno seguente il 31 ottobre 2011 non potevano più accettare nuove immatricolazioni per il corso di laurea in giurisprudenza che fossero a Titulo. A partire da questa data lo studente che in Spagna vuole ottenere un titolo di Laurea non ha più la possibilità di scelta tra i due percorsi: Grado e Titulo, ma ha di diritto accesso alla mera laurea abilitante al titolo accademico (LICENCIA A GRADO EN DERECHO). Le università permettono di continuare gli studi e terminare il percorso di Laurea a Titulo, solo ed esclusivamente a coloro i quali si erano già immatricolati e devono terminare gli studi (avendo acquisito il diritto di terminare un percorso universitario già intrapreso).

– Le persone che chiedevano l’omologazione del titolo in giurisprudenza, e che producevano al Ministero dell’Educazione il percorso universitario italiano, anche dopo il 31 ottobre 2011, hanno continuato ad ottenere gli stessi benefici degli anni antecedenti, quindi superando gli esami integrativi richiesti ottenevano la Licencia a Titulo en Derecho (che come sopra meglio descritto dava l’importante beneficio della qualifica professionale). Tale sistema continuava ad avvenire, in quanto, sebbene la richiesta avveniva successivamente all’entrata in vigore della Ley n. 34/2006, la laurea italiana era stata già debitamente conseguita dall’interessato pertanto, non si operava una immatricolazione ex novo presso l’Università spagnola (che in questo caso sarebbe dovuta avvenire a Grado e non a Titulo), bensì una iscrizione come privatista per il superamento di esami parziali, integrativi e con un programma ridotto.

– Per riassumere: dopo il 31 ottobre 2011, il Ministero dell’Educazione spagnolo (Ministerio de Educaciòn Cultura y Deporte) a seguito della domanda di omologazione, emetteva un documento iniziale che subordinava l’omologazione al superamento di alcuni esami integrativi, una volta superati si deposita presso lo stesso Ministero, il documento accademico universitario spagnolo, a seguito di cui veniva emessa la “Credencial di Homologacion de Licencia a Titulo en Derecho”.

Alla luce di quanto sopra illustrato, ed in virtù del Capitolo Secondo, Sezione Seconda, artt. 11 e ss. dello Statuto Generale dell’Avvocatura spagnola (vedi allegato n. 2), ed in particolare secondo quanto disposto dall’art. 13, dove tra i vari requisiti previsti per l’iscrizione come Avvocato in un albo spagnolo, si menziona: “avere la nazionalità spagnola o in uno degli stati membri,…avere il Titolo di Laureato in Giurisprudenza (Titulo de Licenciado en Derecho) o in caso di titoli stranieri, che secondo le normative vigenti, siano stati omologati…” gli italiani venivano regolarmente iscritti in quanto in possesso di omologazione a Titulo en Derecho. A questo punto bisogna sottolineare, e tenere ben presente che – ex art. 15 – la competenza esclusiva, in tema di richiesta di iscrizioni, prevede che l’approvazione, la cancellazione o rigetto è in capo al singolo Consiglio dell’Ordine di ciascun Collegio e non potrà mai essere negata l’iscrizione al candidato in possesso dei requisiti di cui all’art. 13.

DOVE NASCE LA CONFUSIONE.

– Il Real Decreto n. 5 del 5 marzo 2012 (pubblicato nel Boe il 6 marzo 2012 che entrava in vigore il giorno seguente dalla pubblicazione), fu convertito in Legge, con la novella Ley n. 5 del 6 luglio 2012, (pubblicata nel Boe il 7 luglio 2012 ed entrata in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione) che integra la Ley n. 34/2006 introduce due specifiche importanti, introducendo la disposizione addizionale 8° e 9° (vedi allegato n. 3).
– La disposizione addizionale ottava rubricata “Licencados en Derecho”, dispone “I titoli professionali che sono regolati dalla presente normativa non saranno richiesti a coloro i quali ottengano un titolo di laureato in Diritto (Licencia a Titulo en Derecho) con posteriorità all’entrata in vigore della stessa, sempre che nel termine massimo di due anni, a contare dal momento in cui si trovino nella condizione di richiedere l’emissione del titolo ufficiale di laureato in Diritto, procedano ad iscriversi come Avvocato, esercente o non esercente”. Sancendo definitivamente la “sacralità” della qualifica di “Licencia a Titulo en Derecho” che a differenza della “Licencia a Grado en Derecho”, riconosce la possibilità di scriversi direttamente come Avvocato senza dover sottostare alla nuova disciplina, inserendo un unico limite temporale, ovvero il termine di due anni da quando si ottiene il titolo, oltre tale termine bisognerà sottostare alla normativa vigente (quindi sostenere il Master + Pratica + Esame di Stato).
– La disposizione addizionale nona rubricata “Titulos Extranjeros Homologados”, dispone “I titoli professionali che si regolano nella presente normativa non saranno richiesti a coloro i quali nel momento dell’entrata in vigore della presente Legge avevano richiesto l’omologazione del proprio titolo straniero a quello di laureato in Diritto, sempre che nel termine massimo di due anni, a contare dal momento in cui ottengano l’omologazione richiesta, procedono ad iscriversi come Avvocato, esercente o non esercente”. In questo modo si pone un termine temporale per ottenere il beneficio di potersi iscrivere senza sottostare alla normativa vigente, ovvero aver fatto richiesta di omologazione prima dell’entrata in vigore dell’accesso professionale. Ciò ha creato molti dubbi in quanto, la nuova normativa entrava in vigore il 31 ottobre 2011, mentre la novella che introduce la presente disposizione il 30 luglio 2012, ma soprattutto si assiste ad un totale disorientamento nel momento in cui, nel caso specifico degli italiani, l’omologazione comportava l’ottenimento ufficiale di un documento abilitante professionalmente ed addirittura equiparando completamente il titolo conseguito a quello spagnolo di riferimento in tutto il territorio nazionale.
È proprio alla luce di queste due disposizioni che nasce l’ambiguità più grande in merito all’obbligatorietà del c.d. Post Grado (Master, Pratica, Esame di Stato) nei confronti di coloro i quali omologavano il proprio titolo di laurea italiano dopo il 31 ottobre 2011.
Da una parte, una disposizione sancisce la “forza” della “Licencia a Titulo en Derecho”, dall’altra invece si pone un limite temporale alla richiesta di omologazione, di fatto il Ministero dell’Educazione spagnolo ha continuato ad emettere nei confronti degli italiani un documento che “accreditava alla stessa omologazione, gli stessi effetti del riferito titolo spagnolo in tutto il territorio nazionale, dalla data dell’emissione” (vedi allegato n. 1) pertanto in virtù di quanto sopra esposto è lo stesso Ministero dell’Educazione, di concerto con il Ministero di Giustizia, ad emettere esplicitamente un documento con la stessa validità di quanto previsto in favore degli spagnoli, rendendo applicabile la disposizione addizionale ottava, al posto della nona. Ciò fu poi avallato anche da una sentenza del Tribunale spagnolo, con la sentenza n. 361/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 12 de Madrid.
Considerando la “confusione” normativa, il fatto di avere avuto il primo esame di stato solo il 28 giugno 2014, l’inizio dei corsi (Master presso le Università e Scuole Giuridiche presso gli Ordini Professionali), e non da poco conto, i poteri in capo al singolo Consiglio dell’Ordine (previsti dallo Statuto Generale dell’Avvocatura) in merito all’iscrizione, hanno portato in questi anni ad una attuazione convulsa della disciplina, sinonimo della “schizzofrenia” sulla regolamentazione legislativa, che ha portato in Spagna, ad una non univoca applicazione della stessa (per cui negli anni abbiamo assistito ad aperture e chiusure di alcuni ordini professionali rispetto agli altri), in Italia, il Ministero di Giustizia italiano ha rigettato i Decreti di riconoscimento della qualifica ex. D.lgs 206/2007 basandosi espressamente su un ragionevole dubbio. I rigetti peraltro hanno riguardato solo 332 professionisti, a dispetto di altri che con gli stessi requisiti negli anni precedenti avevano addirittura superato positivamente l’esame presso il Consiglio Nazionale Forense, oppure semplicemente qualche giorno prima della presa di posizione di chiusura del Ministero di Giustizia. Non bisogna sottovalutare anche che tra i 332 decreti, ci sono parecchi professionisti ormai integrati nell’Albo ordinario, in quanto avevano maturato i requisiti previsti dal D.lgs 96/2001.

CONCLUSIONI.

Vogliamo concludere ricordando quanto sancito nel Codice Deontologico forense italiano, dalla Carta dei principi fondamentali dell’Avvocato Europeo e Codice Deontologico degli Avvocati Europei, i quali sanciscono che l’Avvocato deve tutelare, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando la regolarità del giudizio e del contraddittorio, vigilando sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’Avvocato riveste un ruolo speciale, il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell’ambito della legge, deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà.
Il rispetto della funzione professionale dell’Avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica.
Non possiamo permettere che il pregiudizio preclusivo circa l’ottenimento di una qualifica professionale, invada gli animi degli operatori del diritto, creando disparità di trattamento o tristi distinzioni tra “Avvocati di serie A” ed “Avvocati di serie B”, “ghettizzando” chi intraprende alcune vie legittimate ed incentivate dalla Comunità Europea (cfr. sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia Europea che riuniva le cause C-58/13 e C-59/13).
Riteniamo anche di dubbio apprezzamento l’aver voluto allegare i nominativi di coloro i quali hanno ottenuto il rigetto del Decreto in quanto si basava, come già sottolineato sul riconoscimento della qualifica ex D.lgs 206/2007, la circolare poteva menzionare il fatto in sé, senza necessità di indicare i nomi dei Colleghi professionisti, visto che in concreto ciò non apporta alcun valore addizionale ai contenuti della circolare, se non creando confusione, visto e considerato che gli stessi professionisti menzionati potrebbero essere iscritti già nella sezione ordinaria, oppure se ancora presenti nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati, lo sono in virtù di una normativa diversa – D.lgs. 96/2001 – che disciplina un istituto diverso seppur similare, ovvero il diritto di stabilimento. Il singolo Coa deve rispettare quanto regolato dalla normativa di riferimento, senza farsi influenzare negativamente o in modo fuorviante da altra disciplina.
Vi invitiamo ad una lettura più attenta della circolare n. 7 del Consiglio Nazionale Forense del 15 maggio 2017 ed eventualmente ad uno studio più approfondito, non solo della normativa che regola il riconoscimento della qualifica professionale ed il diritto di stabilimento – che probabilmente anche grazie alle numerose sentenze e pronunce è stata assimilata – ma soprattutto allo studio della normativa spagnola di riconoscimento professionale, che permetterà di acquisire una chiave di lettura delle interrogazioni avvenute attraverso il sistema informatizzato Imi, più completa, libera e consapevole, non basando le proprie convinzioni sulla base di un “giustificato dubbio” come affermato dalla nota prot. 0007224 P-4.22.14 datata 14 luglio 2015, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non bisogna dimenticare mai che – alla luce dei principi del diritto internazionale pubblico e privato – trattandosi di una questione interna ad altro Stato membro, al fine di poter adottare corrette determinazioni amministrative in esito a pratiche di riconoscimento, è necessario acquisire una univoca ed ufficiale posizione della Spagna in ordine alla attuale validità dei titoli rilasciati.
Le interrogazioni avvenute con il sistema Imi, sono di tipo informatizzato che non tengono conto del caso di specie, con le sfumature e le interpretazioni necessarie da analizzare, mescolandosi con le affermazioni rese positivamente in merito alle singole iscrizioni e non sviscerando a pieno la formulazione delle domande sottoposte. Il sintetico quadro fornito con la presente memoria, ne è la conferma di come di fatto, esista si una normativa, ma realmente coesistono diversi diritti soggettivi, assoluti e relativi da combinare. Se formuliamo una domanda del tipo: “A partire dal 31 ottobre 2011 lo straniero che omologa il titolo per essere Avvocato cosa deve fare?”, la risposta più naturale che può essere prodotta dal sistema farà riferimento alla disposizione nona della Ley n. 34/2006, così come modificata dalla Ley n. 5/2012 ovvero: “Dovrà sostenere un Master, una pratica ed un esame di Stato”. Tale risposta ovviamente è asettica e del tutto sterile se non si prende in considerazione un documento fondamentale e istituzionale (e non di matrice privata) emesso dal Ministero dell’Educazione di concerto con il Ministro di Giustizia che concede la possibilità di potersi iscrivere come Abogado.
Ogni volta che è stata effettua la richiesta al singolo Ordine Professionale la risposta sulla legittimità della risposta è sempre stata affermativa, in quanto di tutti gli iscritti è stato emesso il nulla osta da parte del Consejo General de la Abogacia (Consiglio Nazionale Forense spagnolo) al momento dell’iscrizione, nonchè la ratifica nel Censo Generale dell’Avvocatura spagnola, quale Albo pubblico e regolato dal Consejo General.
Vi invitiamo vivamente ad analizzare tutta la questione in modo realmente obiettivo e con gli elementi di diritto, valutando ogni singolo caso con la normativa di riferimento, pertanto se il Ministero di Giustizia, in un determinato momento storico, alla luce di informazioni rese in modo sconnesso ha ritenuto di pronunciarsi negativamente in merito al D.lgs n. 206/2007 relativo al riconoscimento della qualifica di soli 332 professionisti (visto che tutti gli altri con gli stessi requisiti hanno avuto riscontro positivo), Voi singoli Ordini Professionali siete chiamati a pronunciarvi in merito al D.lgs n. 96/2001, dovendo valutare gli elementi richiesti ai fini dell’integrazione nella Sezione Ordinaria dell’Albo degli Avvocati, in tale occasione dovendo richiedere anche il certificato di iscrizione all’Albo di appartenenza, avrete la possibilità di valutare se il titolo d’origine esista o meno, solo allora potrete considerare legittimo o meno il titolo. Fino a quando lo Stato d’origine mantiene la qualifica professionale non rigettando o cancellando il professionista, lo “Stato ospitante” non può pronunciarsi entrando nel merito, in quanto sarebbe una invasione di campo, uno strabordare in un ambito dove giuridicamente, non si ha alcuna competenza. Ciò darebbe adito ad una infrazione molto grave che potrà portare il professionista ad adire le opportune sedi di giudizio per vedere tutelati i propri diritti, dando seguito ad una “guerra civile” che sinceramente non solo non ci auspichiamo, ma sarebbe veramente il fallimento dell’Avvocatura nella continua guerra contro se stessa, realizzando la classificazione di cui sopra, quando abbiamo menzionato il declassamento dell’Avvocatura come se esistessero due tipologie di Avvocati.
Ci rendiamo conto della complessità della questione, pertanto ci rendiamo disponibili per ulteriori chiarimenti, nell’obiettivo finale che ci accomuna, ovvero l’armonia e la coesione dell’Avvocatura.
Con i Migliori Saluti.

Allegati:
1. Credencial di Homologacion, emessa del Ministero dell’Educazione spagnolo a seguito del superamento degli esami integrativi sul diritto sostanziale spagnolo, presso strutture Universitarie spagnole;
2. Estatuto General de la Abogacia Española, (stralcio) in particolare gli artt. 13 e 15;
3. Ley n. 5/2012, (stralcio) in particolare la disposizione addizionale ottava e nona;

Roma, 5 giugno 2017
Avv. Valentina Corini
Presidente Avvocatura Europea

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Valentina